Ordinanza — n. 29150/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO VINCENZO nato a TRANI il 14/02/1943 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Pellegrino, di proroga della detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione sia in ordine al giudizio di compatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e la carcerazione sia in relazione alla garanzia di una detenzione conforme al senso di umanità; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto la censura motivazionale viene fondata sulla mancata considerazione dei giudizi espressi da due medici indicati dalla difesa, che, però, non si sono espressi in termini di assoluta incompatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione, ma solo in termini di una non adeguatezza della detenzione rispetto alle condizioni del ricorrente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma senza, in ragione della particolare condizione del ricorrente cui è stata negata la proroga della detenzione domiciliare in atto, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29150/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Pellegrino, di proroga della detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione sia in ordine al giudizio di compatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e la carcerazione sia in relazione alla garanzia di una detenzione conforme al senso di umanità; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto la censura motivazionale viene fondata sulla mancata considerazione dei giudizi espressi da due medici indicati dalla difesa, che, però, non si sono espressi in termini di assoluta incompatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione, ma solo in termini di una non adeguatezza della detenzione rispetto alle condizioni del ricorrente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma senza, in ragione della particolare condizione del ricorrente cui è stata negata la proroga della detenzione domiciliare in atto, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO VINCENZO nato a TRANI il 14/02/1943 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Pellegrino, di proroga della detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione sia in ordine al giudizio di compatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e la carcerazione sia in relazione alla garanzia di una detenzione conforme al senso di umanità; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto la censura motivazionale viene fondata sulla mancata considerazione dei giudizi espressi da due medici indicati dalla difesa, che, però, non si sono espressi in termini di assoluta incompatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione, ma solo in termini di una non adeguatezza della detenzione rispetto alle condizioni del ricorrente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma senza, in ragione della particolare condizione del ricorrente cui è stata negata la proroga della detenzione domiciliare in atto, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 febbraio 2022