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Ordinanza — n. 29149/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29149/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29149/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEAGU NEDELCU nato il 10/09/1977 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l'opposizione presentata da NEAGU Nedelcu avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza che disponeva l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti del condannato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29149/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l'opposizione presentata da NEAGU Nedelcu avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza che disponeva l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti del condannato.

Parole chiave

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esclusione sociale allontanamento malgrado rischio di persecuzione integrazione sociale espulsione di familiari criminalità persistente assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEAGU NEDELCU nato il 10/09/1977 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l'opposizione presentata da NEAGU Nedelcu avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza che disponeva l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti del condannato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NEAGU Nedelcu deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente apprezzato la ricorrenza della pericolosità sociale, trattandosi di misura di sicurezza, e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente