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Ordinanza — n. 29148/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29148/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUX MARIO nato a FOGGIA il 28/12/1982 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza presentata da LUX Mario, con la quale si richiedeva la concessione dei benefici: - dell'affidamento in prova ai servizi sociali - della detenzione domiciliare. In motivazione, la Corte precisa che, considerando le continue denunce della ex moglie del condannato, le reiterate violazioni del divieto di avvicinamento alla donna ed al figlio anche nel corso degli arresti domiciliari ed i numerosissimi procedimenti pendenti, LUX Mario non può essere ritenuto meritevole dei benefici richiesti i quali allo stato sarebbero anche ineseguibili.

Regesto Legislator

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art. 108 cod.proc.pen, art. 24 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29148/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a) L'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 108 cod.proc.pen. e dell'art. 24 Cost., con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione delle prestazioni d'invalidità risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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art. 108 cod.proc.pen
a) L'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 108 cod.proc.pen.
art. 24 Cost
e dell'art. 24 Cost., con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUX MARIO nato a FOGGIA il 28/12/1982 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza presentata da LUX Mario, con la quale si richiedeva la concessione dei benefici: - dell'affidamento in prova ai servizi sociali - della detenzione domiciliare. In motivazione, la Corte precisa che, considerando le continue denunce della ex moglie del condannato, le reiterate violazioni del divieto di avvicinamento alla donna ed al figlio anche nel corso degli arresti domiciliari ed i numerosissimi procedimenti pendenti, LUX Mario non può essere ritenuto meritevole dei benefici richiesti i quali allo stato sarebbero anche ineseguibili.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -LUX Mario deducendo come motivi di gravame:

a) L'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 108 cod.proc.pen. e dell'art. 24 Cost., con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia.

b) L'omessa motivazione in ordine alla documentazione medica, allegata alla richiesta di rinvio e contestuale concessione del temine a difesa, attestante l'incompatibilità con il regime carcerario.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Ed invero la nomina del sostituto processuale (cassazionista) avvocato Giacomo Lattanzio (del 12 maggio 2021) è stata posta in essere dall'avvocato Antonio Gabrieli, ma costui risulta revocato in data 26 aprile 2021, con nomina di diverso difensore. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am