Ordinanza — n. 29147/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GIANLUCA nato a CATANIA il 07/07/1981 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato il periodo - di giorni 270 - di liberazione anticipata già concesso a Gianluca Di Mauro; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen. in quanto il reato era stato commesso dopo l'esecuzione della pena, durante la quale il ricorrente aveva mantenuto regolare condotta; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone alcuna critica il relazione allo specifico argomento che ha fondato il giudizio sulla sostanziale non adesione al trattamento sulla specificità della recidiva rispetto al reato già giudicato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29147/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GIANLUCA nato a CATANIA il 07/07/1981 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato il periodo - di giorni 270 - di liberazione anticipata già concesso a Gianluca Di Mauro; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen. in quanto il reato era stato commesso dopo l'esecuzione della pena, durante la quale il ricorrente aveva mantenuto regolare condotta; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone alcuna critica il relazione allo specifico argomento che ha fondato il giudizio sulla sostanziale non adesione al trattamento sulla specificità della recidiva rispetto al reato già giudicato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.