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Ordinanza — n. 29146/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29146/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTOLANO MARISA nata ROMA il 05/12/1960 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la detenzione • domiciliare concessa a Marisa Tortolano; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone specifiche censure alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29146/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute regime penitenziario ricovero psichiatrico forzato ricovero a scopo di assistenza capacità di subire la carcerazione assistenza ulteriore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTOLANO MARISA nata ROMA il 05/12/1960 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la detenzione • domiciliare concessa a Marisa Tortolano; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone specifiche censure alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.