Ordinanza — n. 29146/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTOLANO MARISA nata ROMA il 05/12/1960 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la detenzione • domiciliare concessa a Marisa Tortolano; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone specifiche censure alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29146/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTOLANO MARISA nata ROMA il 05/12/1960 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la detenzione • domiciliare concessa a Marisa Tortolano; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone specifiche censure alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.