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Ordinanza — n. 29143/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29143/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29143/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI EMANUELE nato a ANDRIA il 05/12/1981 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 20 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Bari rigettava la domanda di affidamento in prova ai sensi dell' art. 94 D.P.R. 309/90 avanzata da LEONETTI Emanuele. In motivazione, il Tribunale sottolinea la gravità e molteplicità dei reati commessi dal detenuto, la loro prossimità temporale, la reiterata interruzione di programmi riabilitativi ed il lasso temporale trascorso dall'ultima presentazione al Ser.D. e l'ingresso in carcere con conseguente manifestazione della volontà di intraprendere un programma comunitario, elementi che inducono a ritenere concreto il rischio di utilizzazione strumentale del beneficio di legge.

Regesto Legislator

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art. 94 D.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29143/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e per la non decisività dei rilievi elaborati. Ed invero il nucleo centrale della decisione - non adeguatamente contestato dal ricorrente - riguarda la prognosi negativa in tema di attualità della pericolosità sociale, di tale intensità da inibire l'accesso alla misura alternativa. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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attitudine all'integrazione riabilitazione pericolo di reiterazione assistenza riabilitativa pentito provvedimento sanitario d'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 94 D.P.R. 309/90
Con ordinanza emessa il 20 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Bari rigettava la domanda di affidamento in prova ai sensi dell' art. 94 D.P.R. 309/90 avanzata da LEONETTI Emanuele.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI EMANUELE nato a ANDRIA il 05/12/1981 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 20 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Bari rigettava la domanda di affidamento in prova ai sensi dell' art. 94 D.P.R. 309/90 avanzata da LEONETTI Emanuele. In motivazione, il Tribunale sottolinea la gravità e molteplicità dei reati commessi dal detenuto, la loro prossimità temporale, la reiterata interruzione di programmi riabilitativi ed il lasso temporale trascorso dall'ultima presentazione al Ser.D. e l'ingresso in carcere con conseguente manifestazione della volontà di intraprendere un programma comunitario, elementi che inducono a ritenere concreto il rischio di utilizzazione strumentale del beneficio di legge.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEONETTI Emanuele deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione. In particolare, la difesa rammenta la mancata considerazione da parte del Collegio giudicante sia dell'attitudine del reo ad un effettivo reinserimento nel consorzio sociale sia della certificazione rilasciata dal Serd territoriale e dei colloqui effettuati dagli specialisti della Comunità Teseo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e per la non decisività dei rilievi elaborati. Ed invero il nucleo centrale della decisione - non adeguatamente contestato dal ricorrente - riguarda la prognosi negativa in tema di attualità della pericolosità sociale, di tale intensità da inibire l'accesso alla misura alternativa. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P