Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for migrant smuggling due to generic merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for migrant smuggling. The appellant argued violations of procedural articles regarding aggravating circumstances, lack of motivation, and denial of leniency for minimal participation. The court rejected these claims as generic merit arguments that merely requested a re-reading of evidence without engaging with the trial judges' specific justification based on migrant testimonies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 522 cod. proc. pen.; Artt. 43 e 114 cod. proc. pen.: Appeals containing generic merit arguments that propose a re-reading of available data without confronting the justification given by the judges of the merits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCHIN SEMEN nato il 03/12/1998 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 7 maggio 2020, con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato Ruchin Semen colpevole del reato di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998, commesso in Isola di Capo Rizzuto 1'11 settembre 2019, condannandolo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 600.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. risultando contestata una circostanza aggravante e non una fattispecie di reato; - con il secondo motivo, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in assenza della prova di una condotta penalmente rilevante dell'imputato; - con il terzo motivo, violazione degli artt. 43 e 114 cod. proc. pen. in relazione all'accertamento di una condotta attiva e consapevole e al diniego dell'attenuante per la minima partecipazione al fatto; - con il quarto motivo, violazione di legge in relazione al giudizio sulla aggravante dell'esposizione del migrante a pericolo di vita o per la sua incolumità; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l'imputazione descrive compiutamente il fatto ascritto, relativo al trasporto in Italia, dalla Turchia, di n. 56 persone extra comunitarie su imbarcazione a vela; ritenuto che gli ulteriori motivi sono generici ed hanno contenuto di merito, in quanto, in relazione all'accertamento del fatto, propongono una rilettura dei dati disponibili, senza confrontarsi con la giustificazione data dai giudici del merito, che hanno valorizzato le testimonianze di alcuni migranti che avevano compiuto il viaggio in mare ed avevano indicato il ricorrente tra le persone che avevano condotto l'imbarcazione, nella consapevolezza del fatto che le 56 persone che si trovavano a bordo erano migranti extra comunitari; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10