Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual re-evaluation requests already addressed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cavaliere Francescantonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for receiving firearms, arguing errors in legal application and reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere requests for factual re-evaluation that had already been thoroughly examined in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based solely on requests for re-evaluation of facts that have been congruently examined in the decision under appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI FRANCESCANTONIO nato a ROCCAGLORIOSA il 01/05/1957 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 dicembre 2019 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal GM del Tribunale di Vallo della Lucania in data 7 gennaio 2019 che dichiarava CAVALIERI Francescantonio colpevole del reato di ricettazione ex art 648 c.p. per aver acquistato o comunque ricevuto, al fine di trarne profitto, nr. 2 fucili provento di delitto con matricola abrasa; con la medesima sentenza veniva dichiarata l'improcedibilità dall'azione per i residui reato contestati, aventi ad oggetto l'illecita detenzione dei predetti fucili ed il contestuale possesso di varie cartucce, perché estinti per intervenuta prescrizione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAVALIERI Francescantonio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a più punti della decisione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di mere richieste di rivalutazione in fatto, concernenti aspetti congruamente esaminati nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il President