Italian court dismisses appeal as merely repetitive of rejected arguments without new legal confrontation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared Antonio De Angelis's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. De Angelis argued against the appellate court's denial of generic mitigating circumstances for aggravated theft, claiming the lower court failed to properly address his claims. The court rejected this, ruling that the appeal was a mere repetition of identical grievances already dismissed with sufficient legal reasoning and factual argumentation in the prior judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already rejected by the court of first instance with adequate legal and factual reasoning, without presenting new arguments or confronting the existing decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 26/09/1997 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonio De Angelis avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato e, comunque, manifestamente infondato, tenuto conto dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3„000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 202