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Ordinanza — n. 28928/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28928/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28928/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZANO FRANCESCO nato a SALERNO il 04/03/1981 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Salzano avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10 maggio 2021 di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385, commi 1 e 3, cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole del vizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28928/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace attenuazione della pena sospensione di pena sanzioni penali estratto del casellario giudiziale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZANO FRANCESCO nato a SALERNO il 04/03/1981 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Salzano avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10 maggio 2021 di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385, commi 1 e 3, cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole del vizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale;

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché il motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Ritenuto, inoltre, che il medesimo motivo è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e, comunque, manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4,000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 l