Italian court dismisses appeal on recidivism exclusion as inadmissible due to sufficient lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Antonio Romeo's appeal against his attempted burglary conviction inadmissible. Romeo argued that the lower court failed to exclude recidivism under Article 99, Paragraph 4 of the Penal Code, but the court found the first-instance judge's reasoning sufficient and legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and Romeo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod. pen.; An appeal challenging the exclusion of recidivism is inadmissible if the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning that aligns with Supreme Court precedents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONIO nato a GIAVENO il 01/03/1968 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonio Romeo avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'Il giugno 2021 di condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 202