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Ordinanza — n. 28926/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appeal waiver regarding acquittal grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28926/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance conviction for perjury, arguing the lower court failed to acquit him under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the reintroduced plea bargaining system, the second-instance judge is not required to address acquittal grounds when the defendant has waived their appeal, limiting review to non-waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: When a defendant waives appeal grounds under the new plea bargaining regime, the second-instance judge's cognition is limited to non-waived issues, rendering appeals challenging the lack of acquittal on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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plea bargaining appeal waiver of appeal grounds acquittal requirements second instance review inadmissible appeal perjury conviction procedural violation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge processuale e del vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
art. 599 bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.
art. 495 cod. pen
per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge processuale e del vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge processuale e del vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEBBACH BENDAOUD nato il 23/02/1974 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-- /dato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Bendaoud Qebbach avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 17 settembre 2021 di condanna ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge processuale e del vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);

Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio