Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual arguments regarding aggravated theft circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe De Maio's appeal against the Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued the lower court failed to properly justify the aggravating circumstance of leaving a vehicle on public property, but the court found the appeal consisted solely of general complaints without specific legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 7, c.p.; Appeals must be specific and not merely reproachful; general complaints regarding factual findings without distinct legal arguments render an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MAIO GIUSEPPE nato a GIOIA TAURO il 04/07/1954 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppe De Maio avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 25 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole del vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre che interamente costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento di legittimità secondo cui sussiste l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., quando si accerti che il conducente si sia determinato a lascare il mezzo in sosta sulla pubblica via e con le chiavi inserite nel quadro di accensione a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza (sul punto Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, dep. 14/03/2017, Rv. 269393 - 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio