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Ordinanza — n. 28923/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity regarding aggravated theft of electricity meters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Romeo and Bondì inadmissible due to a lack of specificity in their arguments. The appellants challenged the conviction for aggravated theft of electricity, arguing that the lower court failed to properly assess the aggravating circumstance of violence against property and the balancing of heterogeneous circumstances. The court rejected these claims, ruling that the appeal grounds were too generic and did not adhere to established principles requiring specific factual deductions rather than mere assertions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in particular facts; generic complaints regarding the assessment of aggravating circumstances or the balancing of heterogeneous circumstances are inadmissible if they fail to provide concrete legal deductions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure inadmissible appeal lack of specificity aggravating circumstances theft of electricity violence against property Corte di Cassazione danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMEO FRANCESCO nato a PALERMO il 01/01/1954 BONDI SILVANA nato a PALERMO il 22/03/1963 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI;ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Francesco Romeo e Silvana Bondì avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 1 marzo 2021 con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità degli appelli dai medesimi proposti nei confronti della sentenza di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica;

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della ritenuta genericità dei motivi afferenti la circostanza aggravante della violenza sulle cose ed il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee; Considerato che i motivi di appello, proprio come indicato dalla Corte territoriale difettavano di genericità non tenendo in alcun conto i principi di diritto da tempo formulati da questa Corte secondo cui la manomissione del contatore dei cavi dell'ente erogante l'energia sottratta costituisce un'immutazione, violenta, dei medesimi e la contestazione del giudizio di bilanciamento deve muovere da deduzioni specifiche e non puramente assertive;

Ritenuto pertanto che ii ricorso debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022