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Ordinanza — n. 28922/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28922/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28922/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE GAETANO nato a PALERMO il 11/09/1963 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gaetano Abbate avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28922/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali reiterazione di reati penali recupero dei costi attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE GAETANO nato a PALERMO il 11/09/1963 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gaetano Abbate avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, tenuto anche conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (si veda pagina 2 della sentenza impugnata);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 20