Italian Court dismisses appeals as mere factual complaints lacking legal argumentation under Article 600 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeals by Rizzello and Pignatelli inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found the arguments were merely complaints about factual assessments rather than legal violations, having been previously rejected in the Court of Appeal's decision. Consequently, the appeals were dismissed because they failed to provide new legal reasoning or confront the court's established factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 367 c.p.; Art. 368 c.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on violations of law or procedural defects, not mere complaints about factual evaluations which are already fully reasoned in the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZELLO TERESA nato a ORIA il 23/05/1965 PIGNATELLI ANDREA nato a MANDURIA il 11/04/1986 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Teresa Rizzello e Pignatelli Andrea avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 27 gennaio 2021 di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato e di Teresa Rizzello per simulazione di reato.
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione alla valutazione del compendio probatorio per il delitto di furto aggravato e per la circostanza aggravante cli cui all'art. 625 n. 7 c.p., per entrambi, e per il reato previsto dall'art. 367 c.p., per la Rizzello; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (pp. 2 e 3 della sentenza impugnata quanto ai delitti contestati, e p. 3 per l'aggravante laddove si precisa come il fondo dal quale la refurtiva era stata prelevata fosse privo di apposita recinzione);
Ritenuto pertanto che ii ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio