Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court rejected arguments regarding the defendant's liability as mere factual complaints unsuitable for a court of appeal, upheld the denial of general mitigating circumstances due to sufficient reasoning by the lower court, and affirmed the sentence as within the trial judge's discretionary power. Consequently, the conviction for aggravated theft stands without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the court of appeal against judgments of conviction are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or discretionary sentencing, provided the lower court's reasoning lacks logical defects and adheres to statutory principles.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITALIANO MASSIMO nato a TORINO il 28/10/1969 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Massimo Italiano avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 3 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - alla misura della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la persona offesa avesse riconosciuto, con grado di certezza, il prevenuto come l'autore del fatto, e come l'autovettura, con la quale il medesimo si era recato sul posto e ne era fuggito, fosse a lui intestata;
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il