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Ordinanza — n. 28919/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to insufficient judicial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Salierno inadmissible regarding his conviction for theft under Article 612 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, holding that a mere reference to decisive elements by the trial judge is sufficient to justify the decision.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 2, cod. pen.; The appeal contesting the non-granting of generic mitigating circumstances is inadmissible if the judge of the merits provided a congruent reference to the decisive elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances theft conviction defective reasoning appeal inadmissibility Article 612 Penal Code attenuazione della pena aggravamento della pena minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIERNO PASQUALE nato a LECCE il 28/08/1969 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pasquale Saliemo avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della viola2:ione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022