Italian Court dismisses appeal on sentencing as it falls within trial judge's discretionary power under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Greco's appeal against the Lecce Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. Greco argued that the sentence violated the law and lacked proper reasoning, but the court found this claim baseless. The court ruled that determining the specific penalty is a matter of discretion for the trial judge, who acted in accordance with the principles of Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The quantification of the penalty constitutes a matter of discretion for the judge of the merits, whose decision is not subject to cassation review if it adheres to the statutory principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FRANCESCO nato a BRINDISI il 08/01/1973 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Greco avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena;
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.II. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.