Italian Supreme Court dismisses appeal as late due to strict deadline calculation excluding holiday periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the statutory 45-day limit. Although the lower court's judgment was delivered in July, the appeal was submitted in October, exceeding the deadline calculated from the actual deposit of the judgment's reasoning. The court ruled that holiday periods do not suspend these procedural terms, rendering the late filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal period strictly commences from the deposit of the judgment's reasoning and does not include holiday periods; consequently, a late filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI ANDREA nato a GENOVA il 09/09/1969 avverso l'ordinanza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Andrea Antonelli avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 4 ottobre 2021 di declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano che l'aveva condannato alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen.;
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e gli ulteriori argomenti spesi in memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione della sospensione dei termini nel periodo feriale e della comunicazione del deposito della sentenza impugnata; Rilevato che la sentenza era stata pronunciata il 16 luglio 2020 riservando il deposito dei motivi nei trenta giorni; la motivazione era stata depositata nel termine (non sospeso durante il periodo feriale: vd Sez.
U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), il 25 luglio 2020, e, quindi, non era dovuto alcun avviso del suo deposito; il termine di 45 giorni per appellare decorreva dal 1 settembre 2020 (quello del deposito dei motivi era scaduto il 15 agosto 2020); ne consegue che il deposito dell'atto di appello, al 28 ottobre 2020, era tardivo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio