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Ordinanza — n. 28914/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft, citing judicial discretion and lack of legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Andrea Ranghelli and Ida Toscano inadmissible regarding their theft conviction. The appellants argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentence length, but the court found these claims unsupported by law. The decision upheld the lower court's discretion in sentencing and noted that a mere reference to mitigating factors was sufficient for the first issue.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 2 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the trial court provided a sufficient reference to decisive elements, while appeals regarding sentence quantification are inadmissible as they fall within the discretionary power of the court of first instance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal sentence quantification judicial discretion theft conviction inadmissible appeal Corte di Cassazione Art. 612 cod. pen. minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RANGHELLI ANDREA nato a PESCARA il 16/02/1965 TOSCANO IDA nato a PESCARA il 16/02/1965 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Andrea Ranghelli e Ida Toscano avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 12 aprile 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.;

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;;

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 lugl