Ordinanza — n. 28913/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA IVANO nato a CHIETI il 31/12/1968 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ivano De Luca avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 17 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato dell'acqua fornita dall'ente pubblico locale; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28913/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA IVANO nato a CHIETI il 31/12/1968 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ivano De Luca avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 17 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato dell'acqua fornita dall'ente pubblico locale; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato ed alla configurabilità dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il prevenuto fosse il diretto beneficiario dell'allaccio abusivo e lo stesso concretava la contestata aggravante;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2