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Ordinanza — n. 28912/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming factual error, ruling mere complaints on facts are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28912/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Verusca Fiori inadmissible. Fiori argued that the lower court's judgment contained legal violations and defects in reasoning regarding the evaluation of evidence. The court rejected these claims, holding that complaints concerning the factual assessment of evidence constitute mere grievances not permitted in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with the factual evaluation of evidence are inadmissible as they amount to mere complaints rather than legal violations.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Factual Evaluation Inadmissible Motive Mere Grievances bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORI VERUSCA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 06/10/1975 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Verusca Fiori avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 21 settembre 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.