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Ordinanza — n. 28910/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28910/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's factual evaluation and the declaration of responsibility, claiming violations of law and motivation defects. The court rejected these claims because the arguments constituted mere factual complaints, which are not permissible grounds for review in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or dissatisfaction with the evaluation of evidence are inadmissible in legality proceedings as they lack legal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Review Factual Complaints Inadmissibility Appeal Against Judgment Procedural Costs Cassa delle Ammende restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALA GENNARO nato a NAPOLI il 03/12/1978 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gennaro Gala avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (vd pagina 5 dell'impugnata sentenza); Rilevato che non vi è motivo di ricorso sulla prescrizione della contravvenzione in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 202