Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Matteo Di Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, ruling that the appellate judgment sufficiently referenced the decisive elements for such circumstances, rendering the complaint manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal contesting the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the judgment of merit provides a congruent reference to the decisive elements, as the claim is manifestly unfounded under established case law.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO MATTEO nato a PESCARA il 15/03/1988 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Matteo Di Domenico avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 9 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.