Ordinanza — n. 28901/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FIORINA nato a STRONGOLI il 16/03/1958 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fiorina Passalacqua avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 aprile 2021 di condanna della medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28901/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FIORINA nato a STRONGOLI il 16/03/1958 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fiorina Passalacqua avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 aprile 2021 di condanna della medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta; - al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non tiene conto che già il primo giudice aveva riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio