Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28899/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28899/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANTE GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 10/09/1941 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giovanni Marciante avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto; - all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa; - all'intervenuta estinzione del reato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il termine di prescrizione è maturato solo in epoca successiva alla pronuncia impugnata e che tale ulteriore decorso è irrilevante a cagione dell'inammissibilità del ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggressione fisica abbandono per lesioni personali risarcimento del danno alla persona difesa penale trauma alla mano eccesso di legittima difesa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANTE GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 10/09/1941 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giovanni Marciante avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto; - all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa; - all'intervenuta estinzione del reato;

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come i due imputati (I prevenuto e la sua controparte), dopo un banale incidente d'auto, fossero venuti alle mani aggredendosi reciprocamente, come dimostravano i certificati medici prodotti; non vi era quindi possibilità alcuna di ritenerli né incolpevoli nè scriminati;

Rilevato che il termine di prescrizione è maturato solo in epoca successiva alla pronuncia impugnata e che tale ulteriore decorso è irrilevante a cagione dell'inammissibilità del ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 5 lugl