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Ordinanza — n. 28898/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28898/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28898/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI GIUSEPPE nato a BARLETTA il 12/12/1964 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; I ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppe Rizzi avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 219, comma 1, legge fall.;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28898/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena censure procedurali motivi di cassazione revisione della sentenza penale eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI GIUSEPPE nato a BARLETTA il 12/12/1964 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; I ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppe Rizzi avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 219, comma 1, legge fall.;

Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.