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Ordinanza — n. 28894/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28894/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARBONA FRANCESCO nato a TRAPANI il 13/08/1953 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Incarbona avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28894/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difesa penale lacune probatorie verdetto di colpevolezza allegazione motivata censura dell'apprezzamento delle prove istanza di revisione penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARBONA FRANCESCO nato a TRAPANI il 13/08/1953 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Incarbona avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.