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Ordinanza — n. 28892/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28892/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28892/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLI ANTONINA nato a PALERMO il 30/11/1988 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonina Tripoli avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'il. febbraio 2021 di condanna della rnedesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla identificazione della responsabile del fatto nell'imputata; - alla sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un prodotto venefico (era, invece, un semplice detersivo); - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28892/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito tentate lesioni personali gravi indennità di utilizzazione uso sproporzionato della forza azione civile allegazione motivata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLI ANTONINA nato a PALERMO il 30/11/1988 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonina Tripoli avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'il. febbraio 2021 di condanna della rnedesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla identificazione della responsabile del fatto nell'imputata; - alla sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un prodotto venefico (era, invece, un semplice detersivo); - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - plurimi erano gli elementi di prova che conducevano a ritenere la prevenuta la responsabile delle lesioni provocate alla persona offesa; - la sostanza utilizzata concretava, comunque, il contestato "mezzo insidioso";

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 lu