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Sentenza — n. 28889/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATTIONI ERSILIO nato a GALLARATE il 29/05/197:3 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Ersilio Mattioni avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 giungo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di diffamazione al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'intervenuta remissione di querela, accettata dall'imputato; rilevato come, alla luce dell'intervenuta remissione di querela, debba dichiararsi l'estinzione del reato, non potendosi adottare formula di proscioglimento più alla luce delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di condanna del primo giudice.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere iereató estintb per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione errore scusabile attenuazione della pena risarcimento per errore giudiziario obbligo di ridurre il danno oltraggio alla corte
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATTIONI ERSILIO nato a GALLARATE il 29/05/197:3 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Ersilio Mattioni avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 giungo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di diffamazione al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'intervenuta remissione di querela, accettata dall'imputato; rilevato come, alla luce dell'intervenuta remissione di querela, debba dichiararsi l'estinzione del reato, non potendosi adottare formula di proscioglimento più alla luce delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di condanna del primo giudice.

P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere iereató estintb per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.