Italian court dismisses appeal against fraud conviction for mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Aurelio Errichiello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for documentary bankruptcy fraud, arguing violations of law and flaws in the lower court's reasoning regarding objective and subjective elements. The court rejected these claims because they constituted mere factual grievances rather than valid legal arguments, as the territorial court had already adequately addressed and refuted them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Appeals based solely on factual disputes or reiteration of previously refuted arguments without new legal grounds are inadmissible in proceedings for review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICHIELLO AURELIO nato a VITERBO il 31/07/1959 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n ORDINANZA Sul ricorso proposto da Aurelio Errichiello avverso la senl:enza della Corte di appello di Roma del 17 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproponendo censure a cui la Corte territoriale aveva fornito adeguata risposta, non congruamente confutata nel ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.