Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Arai inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's factual evaluation regarding attempted theft, but the court ruled that such complaints constitute mere grievances rather than legal violations. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the necessary legal foundation required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation based solely on factual grievances or lack of motivation are inadmissible as they do not constitute a violation of law.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAB MOHAMED (CUI 02QYIJ8) nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mohamed Arai:) avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto in abitazione; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva risposto all'identica censura alla pagina 3 dell'impugnata sentenza; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :8.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.