Italian Court dismisses appeal on aggravated theft due to lack of specificity regarding prescription defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Matteo Memoli's appeal against his conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly address the prescription defense and the reasoning behind the sentence. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked specificity by merely repeating arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without addressing new legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLI MATTEO nato a SALERNO il 01/04/1987 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Matteo Memoli avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 5 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato contestatogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e perché non considera che il giudizio di bilanciamento fra circostanze eterogenee è privo di rilievo ai fini del calcolo del termine della prescrizione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :L000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.