Italian court dismisses appeal on false declaration charge due to established judicial precedent on multiple inconsistent statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared Giorgi Jolia's appeal inadmissible regarding his conviction for false declaration. The appellant argued that the lower court erred in law by holding him responsible for providing false generalities without proving the specific occasion of the lie. The court rejected this, citing established jurisprudence that multiple inconsistent declarations constitute the crime regardless of whether the true identity was ever verified or if the defendant told the truth once.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; The conduct of rendering multiple declarations, all different from one another, regarding one's own generalities constitutes the crime of false declaration to a public official, irrespective of whether the true generalities were ascertained or whether the subject eventually told the truth in a single instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOLIA GIORGI nato il 05/10/1981 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giorgi Jolia avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 7 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto non essendo stata accertato in quale occasione aveva rilasciato false generalità;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza; si è infatti affermato che integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, Rv. 279362) Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio