Ordinanza — n. 28879/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO ANGELO nato a TARANTO il 06/11/1957 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Angelo Massaro avverso la sentenza della Corte di , ,-. appello di Lecce,del 7 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO ANGELO nato a TARANTO il 06/11/1957 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Angelo Massaro avverso la sentenza della Corte di , ,-. appello di Lecce,del 7 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze at:tenuanti generiche ed alla misura della pena; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché le medesime sono già state riconosciute (pur se dichiarate equivalenti alla contestata aggravante); Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio