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Ordinanza — n. 28878/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28878/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRISTOFARO ALFREDO nato a BOLOGNA il 08/01/1968 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alfredo De Cristofaro avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto ruolo di amministratore di fatto del prevenuto; - all'omessa riqualificazione della condotta nell'ipotesi della bancarotta semplice, con la conseguente prescrizione del reato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28878/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRISTOFARO ALFREDO nato a BOLOGNA il 08/01/1968 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alfredo De Cristofaro avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto ruolo di amministratore di fatto del prevenuto; - all'omessa riqualificazione della condotta nell'ipotesi della bancarotta semplice, con la conseguente prescrizione del reato;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito lotta contro la frode errore contabile reato economico
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRISTOFARO ALFREDO nato a BOLOGNA il 08/01/1968 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alfredo De Cristofaro avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto ruolo di amministratore di fatto del prevenuto; - all'omessa riqualificazione della condotta nell'ipotesi della bancarotta semplice, con la conseguente prescrizione del reato;

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto ascritto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come emergesse da plurimi elementi di prova come il prevenuto fosse tato uno degli amministratori di fatto della fallita e come parte della documentazione contabile fosse stata sottratta al fine di recare pregiudizio ai creditori;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio