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Ordinanza — n. 28874/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28874/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIES HMIDA nato il 20/09/1983 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Hmida Raies avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 56 e 614 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sostituzione della pena detentiva, ed alla misura della pena base.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28874/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 614 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sostituzione della pena detentiva, ed alla misura della pena base.

Parole chiave

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riesame della carcerazione preventiva attenuazione della pena restrizione di libertà inviolabilità del domicilio indennità per detenzione pene condizionali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIES HMIDA nato il 20/09/1983 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Hmida Raies avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 56 e 614 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sostituzione della pena detentiva, ed alla misura della pena base.

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Considerato che i motivi relativi al diniego della sostituzione della pena ed alla misura della stessa sono manifestamente infondati posto che la pena irrogata e la sua quantificazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 53 e ss legge n. 689/81 e 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio