Ordinanza — n. 28873/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDELLO CARMELO ANTONIO nato a MONTEROSSO CALABRO il 11/04/1958 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Carmelo Antonio Condello avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28873/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDELLO CARMELO ANTONIO nato a MONTEROSSO CALABRO il 11/04/1958 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Carmelo Antonio Condello avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari; Considerato che il motivo relativo alla misura delle pene accessorie è manifestamente infondato posto che la quantificazione delle stesse rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; il motivo risulta poi inedito e quindi inammissibile anche per tale ulteriore profilo;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 202