Ordinanza — n. 28871/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIERNO ANDREA nato a SAN SEVERO il 03/08/1976 avverso la sentenza del 02/09/2015 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Andrea Di Pierno avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, del 2 settembre 2015, di applicazione della pena concordata per il delitto di furto aggravato al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assoluzione del prevenuto; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28871/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIERNO ANDREA nato a SAN SEVERO il 03/08/1976 avverso la sentenza del 02/09/2015 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Andrea Di Pierno avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, del 2 settembre 2015, di applicazione della pena concordata per il delitto di furto aggravato al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assoluzione del prevenuto; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio