Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28870/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28870/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELEV RADU nato il 04/02/1999 avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAato a AL-1.1161 - arti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Delev Radu, per il reato di tentato furto e per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/1975 unificati sotto il vincolo della continuazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 125, comma 3 e dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 28870/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione motivi che possono invocarsi revisione della sentenza penale diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELEV RADU nato il 04/02/1999 avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAato a AL-1.1161 - arti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 546 cod. proc. pen
125, comma 3 e dell'art. 546 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELEV RADU nato il 04/02/1999 avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAato a AL-1.1161 - arti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Delev Radu, per il reato di tentato furto e per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/1975 unificati sotto il vincolo della continuazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 125, comma 3 e dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione;

Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d iso-41-7A Il Pret6i;nvt: Il o sigt 4010° ---- / 3 DEK)SffATO N CA