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Ordinanza — n. 28869/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28869/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di Angerillo Matteo per i reati di furto aggravato e furto in abitazione. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato lamentando il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 28869/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

Parole chiave

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aggravamento della pena furto aggravato motivi di cassazione revisione della sentenza penale censura formulata in modo carente attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGERILLO MATTEO nato a MANFREDONIA il 19/04/1986 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARItao avvis I . e arti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di Angerillo Matteo per i reati di furto aggravato e furto in abitazione.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato lamentando il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il