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Ordinanza — n. 28867/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28867/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(a-Ed-grvi-§6—alle partii; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Domenico Gallico propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p. avverso la sentenza n. R.G.N. 12755/2021 della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 625 bis c.p; Ordinanza — n. 28867/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; in senso conforme con specifico riguardo al ricorso ex art. 625-bis c.p.p. Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove lacune probatorie testimonianza inattendibile allegazioni insufficientemente motivate mancata contestazione dei fatti accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis c.p
272010; in senso conforme con specifico riguardo al ricorso ex art. 625-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(a-Ed-grvi-§6—alle partii; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Domenico Gallico propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p. avverso la sentenza n. R.G.N. 12755/2021 della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; in senso conforme con specifico riguardo al ricorso ex art. 625-bis c.p.p. Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

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