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Ordinanza — n. 28864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Melise Giovanni ed Esposito Carmine la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 28864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. a Melise Giovanni ed Esposito Carmine la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.

Parole chiave

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difesa penale permesso di promuovere un procedimento penale omissione del ministero pubblico omissione di soccorso circostanze aggravanti o attenuanti reato mancato

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELISE GIOVANNI nato a NAPOLI il 02/12/1973 ESPOSITO CARMINE nato a NAPOLI il 20/08/1987 avverso la sentenza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di PESCARA--ato avviairé- udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Melise Giovanni ed Esposito Carmine la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con i ricorsi attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Am