Ordinanza — n. 28863/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Sciacca ha applicato ex art. 444 c.p.p. a La Rocca Antonino la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di danneggiamento, minaccia aggravata, detenzione di arma clandestina e di munizioni, alterazione d'arma e porto senza giustificato motivo di oggetto atto ad offendere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 28863/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA ANTONINO nato a PARTANNA il 17/04/1967 avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAgato avviso alle ,partil udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Sciacca ha applicato ex art. 444 c.p.p. a La Rocca Antonino la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di danneggiamento, minaccia aggravata, detenzione di arma clandestina e di munizioni, alterazione d'arma e porto senza giustificato motivo di oggetto atto ad offendere.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così de