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Ordinanza — n. 28861/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation, citing lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Naceto's appeal against the Court of Appeal's conviction for false accusation inadmissible. Naceto argued for generic mitigating circumstances, but the court found his claim manifestly unfounded due to the absence of positive elements required for such leniency. Consequently, the appeal was rejected, and Naceto was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 c.p.; The recognition of generic mitigating circumstances presupposes the existence of positive elements, and their denial is legally justified by their absence.

Parole chiave

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false accusation generic mitigating circumstances positive elements requirement inadmissible appeal criminal conviction dichiarazione mendace inganno sull'identità confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 495 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACETO MARIO nato a CATANIA il 17/04/1992 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Naceto Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 4.11.2021 che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 c. p. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché il riconoscimento delle suddette attenuanti presuppone l'esistenza di elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego della loro concessione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Non di meno il ricorso nemmeno si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ampiamente argomentato sulla ritenuta non marginale offensività del fatto. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deci