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Ordinanza — n. 28860/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition violating Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs and a fine. The defendant, Crescenzo Esposito, personally signed the petition challenging a confiscation order, which the court found violated the principle that such appeals cannot be filed by the accused themselves. Consequently, the court ruled the petition invalid under Article 613 of the Code of Criminal Procedure and condemned the appellant to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 613 c.p.p. establishes that a cassation appeal against any judicial act cannot be filed by the party personally, rendering such a petition inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature prohibition Code of Criminal Procedure confiscation of prevention procedural costs award anticipo delle spese carenza di legittimazione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente.
art. 613 c.p
Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CRESCENZO nato a BRUSCIANO il 08/07/1965 avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eato avviso alle p—a-Ril udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Esposito Crescenzo ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli del 17.2.2022, che ha confermato il provvedimento di applicazione nei suoi confronti della confisca di prevenzione ad oggetto svariati beni. Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis