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Ordinanza — n. 28858/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28858/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28858/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO ALFIO nato a CATANIA il 07/11/1970 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Cavallaro Alfio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25.11.2021, che ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, previo riconoscimento in aggiunta alle già concesse attenuanti generiche di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28858/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Parole chiave

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aggravamento della pena tentato furto altri capi d'accusa truffa aggravata gravi addebiti penali furto aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO ALFIO nato a CATANIA il 07/11/1970 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Cavallaro Alfio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25.11.2021, che ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, previo riconoscimento in aggiunta alle già concesse attenuanti generiche di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto intrinsecamente generico, mentre il giudizio sull'entità della pena è stato congruamente motivato, tenuto conto del minimo scostamento dai minimi edittali operato dalla Corte territoriale. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.