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Ordinanza — n. 28857/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28857/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28857/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZON PIOTR LUKASZ nato il 17/04/1987 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Lezon Piotr Lukasz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 17.12.2021, che ha confermato la sua condanna alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 640, 497 bis, 477 e 482 c.p. Considerato che l'unico motivo di ricorso, cono cui si contesta violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto, ha legittimamente motivato la propria decisione in riferimento al principio per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), e comunque contiene doglianze che mirano a sollecitare il giudice di legittimità alla rivalutazione del merito della decisione sul punto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28857/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640, 497 bis, 477 e 482 c.p. Considerato che l'unico motivo di ricorso, cono cui si contesta violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto, ha legittimamente motivato la propria decisione in riferimento al principio per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), e comunque contiene doglianze che mirano a sollecitare il giudice di legittimità alla rivalutazione del merito della decisione sul punto.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti perseguimento penale per truffa falsificazione di monete falsa testimonianza sviamento della giustizia frode alla legge sugli stranieri
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZON PIOTR LUKASZ nato il 17/04/1987 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Lezon Piotr Lukasz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 17.12.2021, che ha confermato la sua condanna alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 640, 497 bis, 477 e 482 c.p. Considerato che l'unico motivo di ricorso, cono cui si contesta violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto, ha legittimamente motivato la propria decisione in riferimento al principio per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), e comunque contiene doglianze che mirano a sollecitare il giudice di legittimità alla rivalutazione del merito della decisione sul punto.

Del tutto generiche sono poi le censure relative alla commisurazione della pena, applicata nel minimo edittale con riguardo al reato ritenuto più grave. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così