Ordinanza — n. 28853/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUCUREAN IONUT BOGDAN nato il 07/11/1986 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ciucurean Ionut Bogdan ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello de L'Aquila 2.12.2021, di conferma della sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorso non si è sostanzialmente confrontato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28853/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorso non si è sostanzialmente confrontato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUCUREAN IONUT BOGDAN nato il 07/11/1986 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ciucurean Ionut Bogdan ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello de L'Aquila 2.12.2021, di conferma della sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorso non si è sostanzialmente confrontato.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle